Regolamento (UE) n ° 517/2014 del 16/04/14 sui gas serra fluorurati ad
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n ° 842/2006
controlli di perdite
1. Gli operatori delle apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra con quantità di 5 tonnellate di CO2, equivalenti o
superiore e non contiene nelle schiume, devono garantire che il materiale sia stato verificato la presenza di perdite.
2. Per le apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra con quantità di 5 tonnellate di CO2 equivalente o superiore,
ma inferiore a 50 tonnellate di CO2 equivalente: controllare almeno ogni 12 mesi.
Immagine del CO2 dell'equivalenza
1. Caricare il totale CO2 in chili e tonnellate.
Per quanto riguarda la Gaz R 410a, 2.39 chili pari a 5 tonnellate di CO2, l'obbligo a controllare ogni anno.
Formazione e certificazione
1. Il gestore della relativa domanda deve assicurare che il personale interessato abbia ottenuto la certificazione necessaria,
che implica una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme vigenti, nonché la necessaria competenza in
materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e la sicurezza la gestione
dell'apparecchiatura del relativo tipo e dimensioni.
Conservazione di registri
1. Gli operatori di attrezzatura che è necessario per controllare la presenza di perdite, deve stabilire e mantenere i record
per ogni pezzo di tali attrezzature specificando le seguenti informazioni:
a) La quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati;
b) Le quantità di gas fluorurati ad effetto serra aggiunte durante l'installazione, manutenzione o assistenza o a causa di
perdite;
c) Se la quantità di gas fluorurati ad effetto serra installate sono state riciclate e rigenerate, insieme al nome e l'indirizzo
del centro di riciclaggio o recupero e, se del caso, il numero del certificato;
d) la quantità di gas fluorurati ad effetto serra recuperata
e) L'identità dell'impresa che ha installato, servito, manutenuto e, se del caso riparato o decommissionato le attrezzature,
include, se del caso, il numero del proprio certificato;
f) Le date ei risultati dei controlli effettuati;
g) Se l'apparecchiatura è stata decommissionata, le misure adottate per recuperare e sistemare i gas fluorurati ad effetto
serra.
2. L'operatore deve conservare i registri per almeno cinque anni, le imprese che svolgono le attività per gli operatori
devono tenere copie dei registri per almeno cinque anni.